Bando del XI Concorso a tema di Quaderni costituzionali: “Lo statuto costituzionale della legislazione elettorale e le sue invarianti”

(consegna: 4 settembre 2017) 

La disciplina elettorale (meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, regole sull’elettorato, c.d. legislazione di contorno) condiziona la dinamica della forma di governo, concorrendo a determinare il numero dei partiti, la loro forza parlamentare, le loro reciproche relazioni, la qualità della rappresentanza politica. Ciò ne fa oggetto d’indagine privilegiata per il politologo.

Diversamente, il costituzionalista deve guardare alla legislazione elettorale attraverso la lente della giurisprudenza costituzionale, capace di farne emergere molteplici peculiarità ordinamentali.

E’ indirizzo giurisprudenziale consolidato che gli organi elettivi, costituzionali o di rilievo costituzionale, «non possono essere esposti all’eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento»: la loro costante operatività implica l’indefettibile dotazione di norme elettorali che «potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere» (sent. n. 29/1987). Una loro eventuale ablazione parziale – per via referendaria o per giudicato costituzionale – è dunque possibile solo se ne consegua una normativa elettorale autosufficiente.

La centralità ordinamentale della legislazione elettorale ha inoltre giustificato, da parte del giudice costituzionale, un’inedita modulazione delle sue regole processuali. Si pensi, ad esempio, alla prima ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri da atto legislativo – un decreto legge in tema di par condicio nella competizione elettorale – «riguardando l’esercizio di un diritto politico fondamentale» (sent. n. 161/1995). O all’uso ad amplissimo raggio della dichiarazione d’illegittimità consequenziale, «non potendo certamente essere lasciati spazi d’incostituzionalità […] in materia quale quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico» (sent. n. 422/1995). Fino alla dichiarata ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale dalla dubbia incidentalità e dalla problematica rilevanza, «anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi […] che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato»: la “zona franca” di cui altrimenti beneficerebbero le leggi elettorali di Camera e Senato, incidendo negativamente sul diritto fondamentale di voto e sull’assetto democratico, determinerebbe «un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato» (sent. n. 1/2014).

Anche le regole sull’elettorato – con riferimento alle misure della decadenza o della sospensione dalla carica elettiva – hanno recentemente interessato la giurisprudenza costituzionale, in ragione della problematica natura (asseritamente) sanzionatoria e degli effetti temporali (asseritamente) retroattivi (cfr. le sentt. nn. 236/2015 e 276/2016) di tali misure.

Quanto al merito delle scelte legislative elettorali, la Corte ha rimarcato esigenze di rilievo costituzionale di cui la discrezionalità del legislatore deve farsi ragionevolmente carico: ad esempio, escludendo un obbligo di eguaglianza del voto in “entrata” e in “uscita” (già nella sent. n. 43/1961), o ritenendo necessario il bilanciamento tra i confliggenti obiettivi della rappresentanza e della governabilità (sent. n. 1/2014). Altrettanto è accaduto con l’attesa sentenza sull’Italicum, qualora la Corte costituzionale – convocata in udienza pubblica il 24 gennaio 2017 – decida di affrontare nel merito le relative questioni di legittimità.

Muovendo da questi (e altri) orientamenti della giurisprudenza costituzionale, i candidati sono invitati a verificare se quella elettorale, per definizione legislazione costituzionalmente necessaria, presenti anche (e quali e in che misura) contenuti normativi costituzionalmente vincolati, ben oltre i requisiti indefettibili del diritto di voto indicati nell’art. 48, 2° comma, della Costituzione.

L’individuazione di (eventuali) invarianti nella legislazione elettorale potrà offrire lo spunto per sviluppare ulteriormente l’indagine verso concrete implicazioni ordinamentali: ad esempio, quanto alla conformità a Costituzione dell’attuale disciplina concernente l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero; ovvero quanto all’individuazione dei principi fondamentali in materia di legislazione elettorale regionale da stabilirsi con legge della Repubblica (art. 122, 1° comma, della Costituzione).

In ultima analisi, i candidati sono invitati a verificare se lo statuto costituzionale della legislazione elettorale – anche alla luce delle recenti vicende riguardanti le leggi n. 270 del 2005 e n. 52 del 2015 – segnali una tendenziale riallocazione di potere tra Parlamento e Corte costituzionale, in un ambito nel quale si esprime, con il massimo di evidenza possibile, la politicità della scelta legislativa. O se, invece, le sue invarianti altro non siano che il tentativo di attrarre nella rigidità costituzionale il nucleo essenziale di una opzione che, rimessa alla legislazione ordinaria, rende flessibile la trama della forma di governo.

Il saggio, che deve essere scritto in conformità alle regole generali della Rivista indicate nelle Informazioni per i collaboratori, non può superare le 80.000 battute (spazi e note incluse) e andrà consegnato alla Redazione della Rivista entro il 4 settembre 2017, inviando il relativo file via mail a Diletta Tega (diletta.tega@mulino.it).

La valutazione degli elaborati pervenuti sarà svolta, in forma anonima, da parte di una Commissione giudicatrice composta dai membri della Direzione e della Redazione di Quaderni costituzionali. Al vincitore del concorso, oltre alla pubblicazione del saggio, sarà assegnato in premio un abbonamento gratuito alla Rivista per cinque anni.  Oltre a quello del vincitore, potranno essere pubblicati anche altri saggi ritenuti meritevoli dalla Commissione giudicatrice.

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