Bando del XII Concorso a tema di Quaderni costituzionali: “Democrazia diretta e democrazia rappresentativa nell’epoca di internet”

Scadenza: 2 settembre 2019

Internet ha lanciato una triplice sfida alla democrazia rappresentativa.

In primo luogo, perché rende non più spendibile l’argomento tecnologico per giustificare l’impossibilità della democrazia diretta su larga scala e la conseguente obbligata opzione in favore della democrazia rappresentativa: ciò induce a riflettere sulle altre ragioni che portano a preferire quest’ultima. In secondo luogo, perché consente, grazie ai social media, di costruire e di utilizzare canali alternativi di rappresentanza politica e di promozione degli interessi rispetto ai tradizionali strumenti, assemblee parlamentari e partiti politici, che appaiono meno immediatamente in grado di recepire le domande dei cittadini. In terzo luogo, perché – per la natura del mezzo, la ancora insufficiente dimestichezza con esso di larga parte delle persone e l’assenza di specifiche regole – la rete i suoi strumenti sono suscettibili di essere utilizzati per operazioni in grande stile di influenza sull’opinione pubblica, quando non per veri e propri esperimenti di ingegneria sociale, il tutto in condizioni di scarsa e spesso nulla trasparenza.

La nuova attenzione nei confronti degli strumenti classificabili come di democrazia diretta solleva problemi di compatibilità con gli strumenti tradizionali della democrazia rappresentativa. Inoltre, pone la questione di come adeguare le procedure parlamentari alla luce delle trasformazioni che internet e i social media determinano nella pubblicità dei lavori, nel confronto e, più in generale, nelle dinamiche della rappresentanza politica.

Un aspetto preliminare, già oggetto di analisi, riguarda quella che si potrebbe definire la pre-condizione della democrazia diretta digitale: il diritto (costituzionale?) di accesso ad internet (digital divide) e la possibilità di goderne in forme analoghe (quindi, con tecnologie comparabili) a qualsiasi latitudine. Questo tema riguarda, da un lato, l’art. 2 Cost. in relazione alla tutela dei diritti individuali; dall’altro, l’art. 3 Cost. in relazione all’uguaglianza sostanziale; inoltre, in base alle utilizzazioni della rete in dimensione politica, può coinvolgere anche l’art. 49 Cost. sui partiti. Sullo sfondo, a emergere sono i fenomeni (e la domanda) di disintermediazione in diversi aspetti della vita dei singoli, dai servizi alla decisione pubblica. Quanto gli strumenti informatici sono causa – o concausa – di tali effetti, e quanto invece il loro uso a questi fini ne è il frutto?

Per quanto poi riguarda il primo dei versanti indicati, potrebbero essere utilmente indagati sia l’incidenza delle nuove tecnologie sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta, sia le garanzie, anche costituzionali, che devono essere assicurate nell’esercizio di tali forme. Si pensi, in particolare, ai profili riguardanti i requisiti costituzionali della segretezza, della personalità, dell’unicità del voto (art. 48); la tutela della riservatezza dei dati personali (e le relative pronunce del Garante della privacy); la verificazione dell’identità del cittadino che partecipa e la sua “soggettività giuridica” (il cittadino virtuale che diritti ha? che doveri ha?): aspetti che devono essere considerati e analizzati in una logica di bilanciamento.

Per quanto invece più specificamente interessa il secondo versante, si potrebbe indagare l’influenza della rete sugli attori della rappresentanza politica. Da un lato, considerarne l’influenza nei confronti degli organi costituzionali, per così dire, in entrata: si pensi ad esempio a come i parlamentari possano venire immediatamente a conoscenza degli orientamenti dei ministri o anche delle deliberazioni adottate – o che si intendono adottare – all’interno del Governo mediante le dirette web dei Ministri, i comunicati stampa o sui social in tempo reale, ecc.; come anche di attività di organi di rilevanza costituzionale diversi dal Governo, modificando di conseguenza le relazioni istituzionali. Dall’altro, e soprattutto, l’impatto sull’attività svolta all’interno del Parlamento: pubblicità dei lavori, nuove possibili modalità dell’attività istruttoria e di inchiesta, per esempio.

Infine, potrebbe analizzarsi l’influenza che la partecipazione popolare resa possibile dalla rete esercita sulle formazioni sociali tipiche della democrazia rappresentativa (partiti politici, gruppi parlamentari, movimenti sindacali) e sulle loro modalità sia organizzativo/strutturali (ad esempio, la trasformazione della forma-partito con l’abbandono delle forme civilistiche dell’associazione non riconosciuta e la loro sostituzione con nuovi soggetti «atipici»: pagine social, piattaforme, ecc.), sia di svolgimento delle loro attività (con riguardo alla selezione delle candidature, ma non solo). E analizzare altresì le relazioni tra le formazioni sociali espresse dalla società e le istituzioni rappresentative.

Questo «concorso a tema» è volto a stimolare contributi di diritto costituzionale che affrontino una o più delle tematiche sopra indicate, con l’approccio ritenuto più idoneo dall’Autore: comparato, storico, teorico, empirico. Le analisi, riferite al diritto costituzionale e a quello parlamentare, potranno tenere in considerazione le più recenti vicende istituzionali e misurarsi con le prospettive che si delineano, anche di riforma.

Il saggio, che deve essere scritto in conformità alle regole generali della Rivista indicate nelle Informazioni per i collaboratori, non può superare le 80.000 battute (spazi e note incluse) e andrà consegnato alla Redazione della Rivista entro il 2 settembre 2019, inviando il relativo file via mail a Diletta Tega (diletta.tega@mulino.it). La valutazione degli elaborati pervenuti sarà svolta, in forma anonima, da parte di una Commissione giudicatrice composta dai membri della Direzione e della Redazione di Quaderni costituzionali. Al vincitore del concorso, oltre alla pubblicazione del saggio, sarà assegnato in premio un abbonamento gratuito alla Rivista per cinque anni. Oltre a quello del vincitore, potranno essere pubblicati anche altri saggi ritenuti meritevoli dalla Commissione giudicatrice.

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