Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionale e funzione pianificatoria comunale – P.G. Rinaldi
Con la sentenza n. 202 del 2021 la Corte Costituzionale interviene sulla disciplina regionale lombarda relativa al recupero del “patrimonio edilizio dismesso con criticità” tornando ad occuparsi del rapporto tra legislazione regionale e pianificazione urbanistica comunale. Con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 introdotto dall’art. 4, co. 1, lettera a) della L.R. Lombardia n. 18 del 2019 avendo la disciplina regionale generato un aumento significativo della pressione insediativa ed alterato la funzione pianificatoria urbanistica comunale quale funzione fondamentale dei Comuni senza assicurare alcun raccordo collaborativo in violazione del combinato disposto dell’art. 117, co. 2 lettera p) Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali dei Comuni, e degli artt. 5 e 118, co. 1 e 2 Cost., in riferimento al principio di sussidiarietà verticale.