La Corte garante del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse: il caso dei canoni idrici di esclusiva spettanza regionale – G. Rivosecchi
Nell’ordinamento italiano, il principio di sussidiarietà e la corrispondenza costituzionalmente necessaria tra funzioni e risorse, rispettivamente previsti dagli artt. 118 e 119, quarto comma, Cost., dovrebbero esplicare un effetto combinato su un duplice versante. In primo luogo, le funzioni amministrative devono essere distribuite dalla legge statale e da quella regionale negli ambiti di rispettiva competenza e conformate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi, privilegiando il livello di governo adeguato, così sostituendo la sussidiarietà al criterio di ispirazione centralistica della dimensione degli interessi e, conseguentemente, all’interesse nazionale. Se integralmente governata dalla sussidiarietà e dal giudizio di adeguatezza, la distribuzione delle funzioni non dovrebbe essere preventivamente condizionata dalla disponibilità delle risorse. In secondo luogo, posto il principio di necessaria corrispondenza tra le prime e le seconde, all’allocazione delle funzioni tra gli enti sub-statali deve seguire l’integrale finanziamento delle stesse.