Lo “statuto costituzionale della persona con disabilità”: brevi considerazioni su un disegno di legge – E. Rossi
Il disegno di legge che si commenta (da ora in avanti: ddl) si diparte, come è consuetudine, dall’indicazione delle finalità che l’opera riformatoria si prefigge: esse vengono individuate nel fine di “promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilità e porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Nazione”. Tale finalità si precisa subito dopo, costituiscono attuazione di una serie di disposizioni costituzionali, che vengono indicate: gli articoli 2, 3, 31, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione. A ciò si aggiungono gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.