Illegittimità dei meccanismi di estinzione fittizia di debito con debito: la sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità come meccanismo costituzionalmente necessario – F. Guella
Con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 la Corte costituzionale ha deciso per l’accoglimento in una questione di legittimità sollevata mediante giudizio in via incidentale dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione. Le Sezioni Riunite erano state investite di un ricorso del Comune di Napoli contro una delibera della Sezione regionale di controllo della Campania la quale – a fronte di un testo di cui in prima battuta era sembrata possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata – aveva accertato il difetto di copertura di alcune partite di spesa, assumendo misure interdittive. La decisione della Sezione regionale aveva infatti riscontrato la presenza di un rilevante disavanzo di bilancio; disavanzo non emerso grazie alla scorretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità nelle scritture dell’ente.